Come è noto, il creditore non deve necessariamente elencare, nell’atto notificato al “terzo”, le somme o i rapporti da pignorare; può restare vago, limitandosi a parlare genericamente di “crediti”. Ad esempio, in caso di pignoramento in banca, l’atto non deve specificare il numero di conto corrente ma può riferirsi a qualsiasi rapporto di credito tra il cliente e la sua banca, facendovi così ricadere, ad esempio, anche la gestione di un portafoglio titoli. Esistono però dei casi in cui il pignoramento presso terzi trova dei limiti. Si pensi alle polizze vita o agli assegni di invalidità
Sono «crediti impignorabili» tutte le somme che non si possono pignorare.
Si tratta in genere di denaro versato in favore di determinate persone per scopi sociali o di sostentamento. Vediamo quali sono tali crediti.
POLIZZE VITA
Tutti i soldi che versi in una assicurazione per garantire una rendita a chi ti succederà in caso di morte non può mai essere pignorata da nessun creditore, neanche dall’Agente della Riscossione.
CREDITI ALIMENTARI
L’articolo 545 del codice di procedura civile elenca una serie di somme che non si possono pignorare, anche se lo fa in modo generico. Infatti, la norma si apre dicendo che non si possono pignorare i crediti alimentari. Questi possono eccezionalmente essere pignorati solo per «cause di alimenti» e sempre previa autorizzazione del presidente del tribunale che ne stabilisce la quota massima.
Tra i crediti alimentari ci sono i cosiddetti alimenti ossia quelle somme che vanno versate ai familiari più stretti o al donante quando uno di questi versi in condizioni di estrema povertà tanto da essere a rischio la sua stessa sopravvivenza. Si pensi al caso del figlio che deve aiutare il genitore vecchio e malato o viceversa.
Dubbi ci sono in merito all’assegno di mantenimento che deve versare l’ex coniuge. Anche se questo serve comunque a garantire la sopravvivenza la terminologia sposata dal legislatore è differente e l’importo è di sicuro superiore a quello degli alimenti. Secondo alcuni autori si può pignorare l’assegno di mantenimento solo laddove esso abbia in tutto, o anche in parte, natura “alimentare”, cioè sia destinato a soddisfare le esigenze di vita del beneficiario. L’assegno dell’ex coniuge è invece pignorabile se il beneficiario ha già modo di sopravvivere o comunque lo è nella parte che eccede lo stretto indispensabile per la sopravvivenza.
In ogni caso i crediti alimentari sono pignorabili solo nel caso in cui il creditore agisce, a sua volta, per un altro credito alimentare non corrisposto.
SUSSIDI DI SOSTENTAMENTO PER I POVERI
Sempre l’articolo 545 del codice di procedura dichiara totalmente impignorabili i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri. Si tratta quindi dei contributi previsti dalle numerose leggi statali – e che si sono susseguiti nel tempo con svariati nomi – in favore di chi ha un reddito molto basso o del tutto inesistente. Non è quindi pignorabile il reddito di inclusione (ormai abolito), la pensione sociale o l’assegno sociale.
Per il reddito di cittadinanza di recente introduzione, bisogna attendere gli sviluppi della giurisprudenza. Di sicuro è che non si tratta di un sostegno alla povertà ma di una misura attiva dal lavoro, circostanza che lo potrebbe porre al di fuori dell’ambio dell’articolo 545 e quindi consentirne il pignoramento.
Non sono neanche pignorabili eventuali sussidi per i poveri garantiti dal Comune per il sostegno degli affitti.
Anche l’indennità di mobilità è impignorabile in quanto ha natura di sussidio.
Al contrario l’indennità di cassa integrazione è pignorabile perché sostituire lo stipendio.
La stessa Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione, in quanto rivolta a garantire un salvagente a chi si trova senza lavoro, può essere equiparata allo stipendio ed è quindi pignorabile.
SUSSIDI DI MATERNITA’
Non sono pignorabili i sussidi dovuti per maternità dall’Inps alle lavoratrici che hanno appena partorito. Quindi i vari bonus bebè non possono essere aggrediti dai creditori.
SUSSIDI PER MALATTIE
Sussidi per malattie o funerali erogati da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza non possono neanche essere pignorati.
In questo elenco si può far entrare l’assegno di invalidità, la pensione di invalidità e l’accompagnamento per chi non è in grado di deambulare e/o di compiere gli atti ordinari della vita quotidiana.
ASSEGNI FAMILIARI
Anche gli assegni familiari non possono essere pignorati salvo, anche qui, nel caso in cui il creditore agisca, a sua volta, per un altro credito alimentare non corrisposto. Così, per esempio, il figlio potrebbe pignorare nei confronti del padre, inadempiente all’obbligo di versamento del mantenimento, gli assegni familiari che il datore di lavoro versa al genitore. I tutti gli altri casi, tali assegni non possono essere pignorati.
PENSIONE
Per quanto riguarda la pensione, come noto – al pari dello stipendio – il pignoramento può arrivare fino a massimo un quinto. Quindi quattro quinti della pensione non si possono toccare. Ma non solo. A differenza della retribuzione del lavoratore dipendente, della pensione il creditore non può toccare il minimo vitale (che è pari a 1,5 l’assegno sociale). Con la conseguenza che il quinto pignorabile si calcola sull’importo della pensione dal quale è già stato detratto il minimo vitale. Questo vale a prescindere dall’entità dell’assegno pensionistico.