Estate tempo di viaggi e di visite alle città d’arte. Cosa fare in caso di necessità fisiologiche se non ci sono bagni pubblici in zona? Se si entra in un bar è possibile andare al bagno senza dover ordinare qualcosa?
Una normativa obbliga gli esercizi pubblici ad avere un bagno, ma non esiste alcuna normativa che obbliga il gestore dell’esercizio pubblico – come nel caso del bar – a metterlo a disposizione dei clienti in maniera gratuita. Insomma, l’accesso alla toilette, in un modo o in un altro, bisogna pagarlo, salvo che l’esercente non dia il suo consenso.
Infatti il proprietario di un bar è tenuto soltanto ad avere un bagno. A norma e funzionante. Altrimenti è passibile di sanzioni. Soprattutto se il cliente ha ordinato e pagato una consumazione ma si sente dire che il bagno non c’è o è fuori uso. In questo caso, l’avventore può chiamare i vigili urbani per una verifica. Se dal controllo emerge che, in effetti, il locale non ha un bagno a disposizione, il proprietario sarà tenuto a pagare la multa.
Quindi il cliente che paga una consumazione può pretendere di utilizzare il bagno. Secondo il Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (Tulps, art. 187) il gestore di un pubblico esercizio non può rifiutarsi di mettere la sua toilette a disposizione di un cliente pagante senza giustificato motivo.
L’art. 187 del Tulps recita: “Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.
Queste le condizioni previste nel Testo per non poter negare un bagno: che chi ne ha bisogno sia un cliente pagante, cioè che abbia preso almeno un caffè o un pacchetto di caramelle, e che non ci sia un giustificato motivo.
Dal momento che la legge costringe il titolare del pubblico esercizio ad avere sempre un bagno a norma e funzionante, l’unico giustificato motivo per impedire ad un cliente di utilizzarlo potrebbe essere che il bagno sia occupato. O che poco prima, ad esempio per un abuso di carta igienica da parte di un precedente utilizzatore, il bagno si sia allagato.
Invece il proprietario del bar non può far pagare una tariffa fissa, una sorta di “tassa-pipì” per andare in bagno senza consumare. Qualche gestore è stato multato perché faceva pagare 1 euro per usare il bagno del bar al cliente che non voleva la consumazione, con la giustificazione che a suo carico sono acqua, pulizia, sapone e carta igienica, ma tale giustificazione non è stata ritenuta valida.
Gli articoli del codice penale richiamati dall’art. 187 del Tulps sopra riportato si riferiscono al legittimo rifiuto da parte dell’esercente di servire bevande alcoliche a soggetti in evidente stato di ubriachezza o infermità o a minori, pena la sospensione dell’esercizio e/o l’arresto.
Rimane la curiosità di appurare perché ai locali pubblici venga imposto di mettere a disposizione dei clienti paganti il proprio bagno ma questo obbligo non valga per Trenitalia: non ci si spiega perché in stazione – sia ferroviaria che metropolitana – dove si è entrati pagando un biglietto – occorra inserire un euro per entrare in bagno!