La questione della sosta con aria condizionata accesa è regolata dall’art. 157 comma 7 bis del Codice della Strada, secondo cui “è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso”. I trasgressori sono soggetti alla “sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 218 ad euro 435”.
Nel momento in cui la vettura è ferma, non si può lasciare il motore acceso appositamente per far funzionare l’aria condizionata.
Ovviamente la norma è valida sia nel periodo estivo che in quello invernale, quando molti automobilisti utilizzano l’impianto di riscaldamento dell’auto.
L’obiettivo della norma è chiaramente quello di abbassare le emissioni ambientali dei gas di scarico dei veicoli.
Va comunque ricordato che il divieto si intende limitato alla “sosta del veicolo” e non alla “fermata del veicolo”. Si tratta di una differenza molto importante, peraltro chiaramente disciplinata dallo stesso CdS, art. 157 comma 1: “per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Mentre “per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata”. Perciò nel caso di breve fermata non è necessario spegnere il motore e si può tranquillamente continuare a usufruire del climatizzatore della macchina.