Il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio del lavoro agile senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. E’ uno dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, con l’aggiornamento delle FAQ, in virtù delle novità previste dal decreto Natale.
Fino al 31 marzo 2022 le comunicazioni di smart working nel settore privato vanno effettuate esclusivamente attraverso la procedura semplificata già in uso ai sensi del DPCM 1 marzo 2020 (per la quale come detto non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utilizzando esclusivamente la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti)e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.
Non sono ammesse altre modalità per l’invio della comunicazione.
Per i quesiti sull’utilizzo della procedura telematica, è possibile visitare l’URPonline e inviare una richiesta di assistenza.
In merito al green pass, il lavoratore che effettua la prestazione in modalità “agile” non deve necessariamente essere in possesso della certificazione verde in quanto non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà fare attenzione qualora voglia richiedere la prestazione lavorativa nei locali aziendali.
Il 7 dicembre 2021 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha raggiunto l’accordo con le parti sociali sul primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato.
La circolare 5 gennaio 2021 dei ministri Brunetta e Orlando raccomanda, inoltre, di usare al massimo la flessibilità consentita dalle regole vigenti sul lavoro agile.
Il Ministero del Lavoro ha provveduto ad aggiornare le FAQ in materia smart working anche alla luce delle novità intervenute nel cd. decreto Natale (D.L. n. 221/2021).
Sono le risposte a domande frequenti che sono pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e spiegano l’indirizzo che il Ministero del Lavoro ha dato all’utilizzo di questo istituto.
Innanzitutto viene spiegato come la proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022 riguarda, tra le altre cose, anche l’estensione, al 31 marzo 2022, delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, tra le quali è presente la procedura semplificata per l’attivazione dello smart working.
Il Ministero del lavoro chiarisce che, in forza di quanto disposto dal D.L. n. 221/2021, il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), è prorogato fino al 31 marzo 2022.
Con la procedura semplificata, effettuabile esclusivamente con l’applicativo informatico messo a disposizione dal Ministero del lavoro, il datore di lavoro del settore privato può comunicare l’avvio dello smart working anche per più lavoratori (comunicazione “massiva”) senza essere obbligato ad allegare alcun accordo con il singolo lavoratore. Alla procedura telematica dovrà essere incluso esclusivamente il file Excel contenente i dati obbligatori richiesti.
I lavoratori fragili sono quei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Tra i lavoratori fragili sono ricompresi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
Per questi lavoratori vi è il diritto, fino al 28 febbraio 2022, a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, n. 18, come da ultimo modificato dal D.L. n. 221/2021.
Qualora l’attività lavorativa sia incompatibile con il lavoro da remoto, il lavoratore dovrà essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sarà compito dei Ministri della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, adottare un decreto ove saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere normalmente svolta in modalità agile.
Il lavoratore che effettua la prestazione in modalità “agile” non deve necessariamente essere in possesso della certificazione verde Covid-19, dal momento che la necessità di possedere un green pass viene meno visto che il lavoratore non dovrà condividere gli ambienti di lavoro con altri lavoratori.
Solo nel caso in cui il datore di lavoro richieda la prestazione lavorativa all’interno dei locali aziendali, ad esempio per una riunione o per motivi formativi da svolgersi necessariamente in presenza, dovrà sincerarsi circa il possesso del green pass da parte del lavoratore, prima di farlo entrare in azienda.
In conclusione, nelle aziende del settore privato una volta verificata la compatibilità dell’attività lavorativa con la prestazione da remoto, non esistono preclusioni ad avviare la modalità in smart working in conseguenza proprio del mancato possesso del green pass.
Differente regime per i dipendenti di una pubblica amministrazione. Infatti, il Ministro per la Pubblica amministrazione, nelle linee guida in materia di obbligo di possesso e di esibizione della Certificazione verde Covid-19 da parte del personale, del 12 ottobre 2021, ha vietato di adibire a smart working i dipendenti sulla base del mancato possesso del green pass o dell’impossibilità di esibire la certificazione verde.