I lavoratori fragili sono quei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Tra i lavoratori fragili sono ricompresi anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
Per questi lavoratori vi è il diritto, fino al 28 febbraio 2022, a svolgere la prestazione lavorativa in smart working, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, n. 18, come da ultimo modificato dal D.L. n. 221/2021.
Qualora l’attività lavorativa sia incompatibile con il lavoro da remoto, il lavoratore dovrà essere adibito a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sarà compito dei Ministri della Salute, del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, adottare un decreto ove saranno individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere normalmente svolta in modalità agile.